Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA
Oggetto:
Conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.
Con riferimento alla sua
richiesta di chiarimenti si rappresenta che questa Autorità Marittima -
considerata la continua evoluzione della materia - è in attesa di ricevere
direttive specifiche dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto finalizzate ad una coerente ed uniforme applicazione delle nuove
disposizioni relative ai titoli professionali del diporto.
Allo stato attuale, la normativa
in vigore sembrerebbe comunque riconoscere al “conduttore di imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio per le acque marittime” (titolo professionale
rilasciato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 121/2005)
la possibilità di condurre imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, a
motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle
acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa e senza
alcuna certificazione IMO-STCW 95.
In ogni caso tale disciplina troverebbe
applicazione esclusivamente su unità battenti bandiera nazionale.
Fiumicino, 13 aprile 2006
firmato
IL CAPO SEZIONE GENTE
DI MARE
S.T.V. (CP) Emiliano
SANTOCCHINI
Circolare 7 marzo 2006
Applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121
Codesta Direzione Marittima con nota n. 859 del 28.02.06, chiede di
conoscere se l'addestramento di base, come definito dalla Circolare TMA4
9141 del 21.12.2001, possa o meno essere considerato "corso di
specializzazione" al fine dell'applicazione della tolleranza di cui alla
Circolare " Gente di Mare" serie X, n.99 del 2 maggio 1977
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Circolare Prot. 461 del 08/02/2006
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121 recante l’istituzione e la
disciplina dei titoli professionali del diporto
Si fa seguito alla circolare N3/2100 del 4 novembre 2005 relativa
all’applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121 recante l’istituzione e la
disciplina dei titoli professionali del diporto.
Al riguardo sono pervenuti presso quest’Ufficio ulteriori quesiti e
richieste di chiarimenti che rendono necessaria un’integrazione alla lettera
circolare succitata
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Circolare titoli
Applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121 recante l’istituzione e la
disciplina dei titoli professionali del diporto.
LETTERA CIRCOLARE
Il regolamento ministeriale indicato in oggetto, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005, attuando l’articolo 2, comma 3, lettere
a) e c) della legge n. 172/03, istituisce nuovi titoli professionali per lo
svolgimento dei servizi di coperta e di macchina del diporto in conformità
alle regole della Convenzione STCW 95.
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Applicazione del D.M. n.121/05
Recante l’istituzione e la disciplina
dei titoli professionali del diporto
Si fa riferimento alla nota n.
02.01.02/27914 del 18.03.06 con la quale codesto Comando, su sollecitazione
della Direzione Marittima di Napoli, esprimeva le proprie valutazioni in
merito all’impossibilità di conseguire il titolo professionale di “Ufficiale
di navigazione del diporto” senza il diploma di scuola secondaria di II
grado. Al riguardo questo Ufficio ritiene condivisibile la posizione
espressa da codesto Comando in quanto l’unico requisito espressamente non
richiesto dall’art.14 del D.M 172/05, articolo che disciplina la conversione
da “Conduttore” a “Ufficiale”, è l’attestazione della navigazione svolta.
Inoltre la circolare del 4.11.05 laddove fa riferimento alla possibilità di
conseguire il titolo di “Ufficiale di Navigazione del diporto” senza diploma
si riferisce esclusivamente ai titoli professionali marittimi individuati
nel D.M. 5 ottobre 2000.
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Articolo 10 della Legge 647/96
Conduttore per imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio per le acque marittime.
Sono pervenuti a questa Direzione
Generale numerosi quesiti in merito all’abilitazione del titolo profesionale
di “conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque
marittime” (art. 10 della Legge 647/96) a seguito dell’emanazione del D.M.
n. 121/05;
tali interrogativi fanno frequentemente
riferimento ad una F.A.Q. presente nel sito di guardiacostiera.it, che si
allega in copia.
Il titolo di “conduttore” abilita al
comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela,
con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime
senza alcun limite di distanza dalla costa.
L’articolo 1 del DPR 324/01, recante il
regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai
requisiti minimi di formazione per la gente di mare, sembrerebbe richiedere
ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di imbarcazioni da
diporto che effettuano traffico commerciale, il possesso di un certificato
adeguato. Tale assunto parrebbe determinare un’implicita abr ogazione del
titolo stesso o limitarlo alla sola navigazione costiera nazionale.
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