DECRETO
LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171
Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
(GU n. 202 del
31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)
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Emana
il seguente decreto
legislativo:
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Art. 1 Finalita' e
ambito di applicazione
1.
Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla
navigazione da diporto.
2.
Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella
effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e
senza fine di lucro.
3.
Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da
diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento
ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai
fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le
imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di
stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se
l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
............. segue.....
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